Sposarsi in Comune a Grado

Sposarsi in Comune a Grado

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Guarda QUI il regolamento del Comune di Grado con tutti gli allegati.

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.

2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 3.11.2000 n.396, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell’Ufficio di Stato Civile.

Art. 2 Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 del D.P.R. 03.11.2000 n.396.

2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune che abbiano superato un apposito corso di formazione, al Segretario Generale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l’unione civile.

3. L’Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell’unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall’art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.

4. E’ fatto divieto all’Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3 Individuazione “Casa comunale” e locali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili

1. La “Casa comunale”, ai fini di cui all’art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.

2. Nel nostro Comune i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati nella Sala del Consiglio, al piano terra del Palazzo Municipale in Piazza Biagio Marin n.4 e, nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre, anche sul terrazzo prospiciente il mare, sito al primo piano del Palazzo Municipale. Per ragioni di sicurezza, sul terrazzo potranno essere celebrati i matrimoni o le costituzioni di unione civile, con un numero di invitati limitato (max 35 persone). Con deliberazione giuntale n.19 del 23 aprile 2014 è stata individuata “Casa comunale” al fine della celebrazione dei matrimoni civili, anche il terrazzo della Biblioteca sita in Via L. da Vinci n.20. Tale sito sarà utilizzato in caso di indisponibilità della Sala del Consiglio e/o del terrazzo del Palazzo Municipale.

3. Nulla vieta che i matrimoni e la costituzione di unioni civili, possano avvenire anche nell’Ufficio dello Stato Civile, unicamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00, orario in cui lo stesso risulta essere aperto al pubblico, alla presenza dei soli testimoni.

4. L’eventuale allestimento di mostre, manifestazioni teatrali o canore, durante i mesi estivi da maggio alla fine di agosto, può impedire lo svolgimento della cerimonia sul terrazzo.

Art. 4 Modalità di svolgimento del rito

1. Nel giorno ed ora concordati, l’Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell’atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare, già comunicata in occasione della pubblicazione e/o prenotazione del matrimonio. Sempre in tale occasione, deve essere comunicato all’Ufficiale dello Stato Civile quale luogo per la celebrazione è stato scelto.

2. Le parti che intendono costituire un’unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.

3. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l’orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il Palazzo Municipale almeno 10 minuti prima dell’inizio della cerimonia.

Art. 5 Prenotazione sala/terrazzo per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal comma 2 dell’art.3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall’Ufficio di Stato Civile, (allegato “B”) che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.

2. L’Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l’utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza.

3. Sarà assicurato dall’Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la sede comunale in cui si può celebrare il matrimonio o l’unione civile.

Art. 6 Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Grado che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall’art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art. 7 Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

1. Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell’articolo 5.

2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 10 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;

- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;

- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;

- scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);

- ricevuta del pagamento della relativa tariffa.

Art. 8 Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art.110 del C.C.)

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale è regolamentato esclusivamente dall’art.110 del Codice Civile.

2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l’Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all’ufficio di Stato Civile all’atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l’impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l’organizzazione. Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa comunale.

Art. 9 Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2. L’ Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.

5. La costituzione dell’unione civile può anche essere effettuata al di fuori della Casa comunale solamente in due casi:

- se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la Casa comunale per infermità o altro grave motivo; l'impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico o di un pubblico ufficiale.

- se c’è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la Casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico.

Art. 10 Giorni ed orario di celebrazione/costituzione

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili, sono celebrati nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (salvo quanto disposto dall’art.3, comma 3 del presente Regolamento). Sarà possibile celebrare un solo matrimonio per fascia oraria.

2. Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giornate:

- 1 e 6 gennaio;

- domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell’Angelo);

- 25 aprile;

- 1 maggio;

- 2 giugno;

- 12 luglio festa del Patrono;

- 15 agosto;

- 1 novembre;

- 8, 25 e 26 dicembre;

- pomeriggio del 31 dicembre.

3. Non si celebrano i matrimoni di domenica.

4. I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione (Sala del Consiglio o terrazzi), compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 11 Costo del servizio

1. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili, è dovuto il pagamento di un rimborso spese che verrà aggiornato annualmente dalla Giunta comunale tenendo conto del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio, dei servizi offerti e dalle spese gestionali quali riscaldamento, pulizia, ecc.

2. Il rimborso è dovuto in base alla residenza anagrafica dei richiedenti ed è diversificato in base al luogo ed all’orario di celebrazione.

3. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni civili/costituzione unioni civili sono specificate nell’allegato A), che fa parte integrante del presente Regolamento.

4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile. La prenotazione della sala o del terrazzo, per la celebrazione del matrimonio, non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento.

5. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.

6. In caso di maltempo il matrimonio previsto sul terrazzo sarà celebrato in Sala del Consiglio con restituzione di un terzo dell’importo pagato. Qualora l’allestimento del terrazzo fosse già concluso, non verrà effettuato alcun rimborso.

7. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Art. 12 Modalità di pagamento

1. Il versamento dovrà essere effettuato secondo una delle modalità sotto descritte, indicando come causale: “prenotazione sala per matrimonio/costituzione unione civile”, consegnando quindi la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’Ufficio di Stato Civile entro 10 giorni dalla celebrazione: a. versamento sul c/c postale n.10695492 intestato al Comune di Grado - Servizio Tesoreria; b. versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale - Unicredit Banca S.p.A. Filiale di Grado, Riva Camperio n.12; c. bonifico bancario presso Unicredit Banca S.p.A. Filiale di Grado, Riva Camperio n.12 - IBAN: IT42B0200864590000002759155 - BIC SWIFT UNCRITM10OB.

Art. 13 Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione unione civile è l’Ufficio di Stato Civile. L’Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni sia della Sala del Consiglio sia del terrazzo. Per i matrimoni o le costituzioni di unione civile effettuate in orario pomeridiano e celebrate sul terrazzo sito al primo piano, sarà necessaria la presenza di un usciere, al fine di presidiare il Palazzo Municipale.

2. Al personale chiamato a prestare servizio oltre l’orario d’ufficio saranno riconosciuti, se contrattualmente dovuti, i compensi per il lavoro straordinario ed il relativo monte ore potrà essere autorizzato anche in deroga ai limiti fissati dall’Ente, riconoscendo che l’attività svolta viene prestata su richiesta di organo istituzionale dell’Ente.

Art. 14 Allestimento della sala e/o spazi utilizzati

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. La sale e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering ecc., né sul terrazzo né in Sala del Consiglio.

3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.

4. E’ consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l’assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.

5. E’ fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi situati all’interno del palazzo dove si svolge la celebrazione e deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.

6. Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

7. E’ consentito l’uso della sala o del terrazzo fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (per foto, scambio auguri, ecc).

8. Dato atto che il Palazzo Municipale è situato all’interno di Zona a Traffico Limitato, i richiedenti dovranno rivolgersi per tempo al Comando di Polizia Locale, per ottenere eventuali autorizzazioni di accesso con le autovetture.

Art. 15 Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d’identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell’art.116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

2. Per le unioni civili vale quanto riportato all’art.9.

3. La data del matrimonio o dell’unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

4. I nubendi dovranno produrre personalmente all’Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati via mail o fax al momento della prenotazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione.

5. Entro lo stesso termine i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d’identità dei due testimoni e, se necessario, dell’interprete.

Art. 16 Matrimonio o unione civile con l’ausilio di un interprete

1. Nel caso l’Ufficiale dello Stato Civile, all’atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia), non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.

2. L’assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell’unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

Art. 17 Casi non previsti dal presente Regolamento Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile;

- il DPR 3 novembre 2000 n.396;

- la Legge n.76/2016;

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

- lo Statuto Comunale. Art. 18 Entrata in vigore Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo

TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI NUBENDI E RICHIEDENTI UNIONE CIVILE

 

Contatti

Indirizzo Servizio Anagrafe - Piazza Biagio Marin, 4, 34073 Grado GO
Telefono +39 0431 898220
Email anagrafe@comunegrado.it
Sito web https://www.comunegrado.it/it/servizi-22473/certificati-ed-estratti-atti-di-nascita-matrimonio-morte-unioni-civili-62883

Informazioni utili

Orari Da lunedì a sabato, dalle 10.00 alle 12.00